DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008 , n. 92
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo piu' efficiente
per contrastare fenomeni di illegalita' diffusa collegati
all'immigrazione illegale e alla criminalita' organizzata, nonche'
norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in
relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative
vittime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:
«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo
Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero
l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni»;
b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:
«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo
Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero
l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il
cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena
restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti
da questo titolo.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni.»;
c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla
seguente: «sei»;
2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il
fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope.»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle
seguenti: «anni quindici»;
d) al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente
periodo:
«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se
il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai
sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da
soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la
pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni
e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e
sei mesi a quattro anni.»;
e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:
«Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la
circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di
cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze
attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e
le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai
sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' inserito il
seguente:
«11-bis. Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi
illegalmente sul territorio nazionale.».
Art. 2.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche su
richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui
sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o
la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia,
ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o
pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero
quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi
dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti
divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu'
campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e
ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti,
la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di
effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle
merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorita'
giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla
comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E'
fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a
fini giudiziari.»;
b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole:
«nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e in
relazione ai procedimenti di prevenzione»;
c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:
«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia'
stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando
l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto,
salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.»;
d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio
direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei
confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso
confessione.»;
e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di
procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti:
«Quando procede a giudizio direttissimo,»;
f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico
ministero puo' chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che
cio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero
chiede»;
g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche
fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro
centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in
relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in
stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi
gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la
definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il
decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;
h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice
rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare
e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza.»;
i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato;
m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono
inserite le seguenti: «nonche' di cui agli articoli 423-bis, 600-bis,
624-bis, e 628 del codice penale,».
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di
durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «,
nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590,
terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope,».
Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di
condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti,
anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,
e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato
commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice
penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al
reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere affidato in
custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel
caso di cui al comma 2-bis.»;
c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del
comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra
persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono
interamente a carico del trasgressore.»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente:
«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e'
punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)»;
e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni
conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato
di cui al periodo che precede comporta»;
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso
soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio,», sono
sostituite dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia'
condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e
l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «e'
punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre
mesi ad un anno»;
b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto
periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo
articolo 186.».
3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All'articolo 222, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto
in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,
lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente.».
Art. 5.
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilita' ad
un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La
condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca
dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia
di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono
destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e
repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».