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PREVIDENZA ALL'ESTERO/ I PERIODI DI 'NON LAVORO' CHE POSSONO VALERE PER LA PENSIONE

Aise/Non sempre i contributi validi per l'ottenimento ed il calcolo della pensione derivano da una effettiva attivit? lavorativa. Infatti, oltre a quelli obbligatori dovuti dai datori di lavoro, sono utili ai fini pensionistici anche altri tipi di contributi quali, per esempio, i figurativi, quelli da riscatto e i versamenti volontari. Questa norma ? valida anche per lavoratori all'estero, per i quali  ? possibile versare contributi volontari in Italia ed essere allo stesso tempo iscritti presso regimi assicurativi di Paesi esteri. Ecco nel particolare i vari casi.
I figurativi. Sono quelli riconosciuti a titolo gratuito - quindi senza alcun onere a carico del lavoratore - per periodi durante i quali si ? nella condizione di non poter svolgere il proprio normale lavoro. I pi? comuni sono al servizio militare, all'assenza dal lavoro per maternit? (obbligatoria e facoltativa) e malattia, alla disoccupazione, alla cassa integrazione e alla mobilit? o anche all'aspettativa per cariche politico-sindacali.
I volontari. Si tratta di contributi che consentono al lavoratore che ha cessato l'attivit? lavorativa di incrementare il suo conto assicurativo, per raggiungere il diritto alla pensione o aumentare semplicemente il numero dei contributi versati. Per poter versare contributi volontariamente ? necessario per? essere autorizzati dall'Inps. Si deve presentare all'ente una specifica richiesta di autorizzazione, che viene concessa solo a condizione che  in quel momenti non si svolga alcuna attivit? lavorativa e che possano far valere almeno tre anni di contributi obbligatori versati nei cinque anni precedenti la stessa richiesta. Per quanto riguarda l'attivit? lavorativa una eccezione ? prevista per i lavoratori all'estero: per loro ? possibile versare contributi volontari in Italia ed essere allo stesso tempo iscritti presso regimi assicurativi di Paesi esteri. Ci? vale per tutti i nostri connazionali, indipendentemente dal paese in cui vivono: Zambia, Canada, Messico, Russia, Giappone, Maldive, ecc. o paesi dell'Unione europea, non c'? alcuna differenza. Il requisito contributivo ? ridotto ad un anno per chi svolge un lavoro a tempo parziale e discontinuo e per chi ha collaborazioni coordinate e continuative.
A proposito della prosecuzione volontaria un interrogativo che ricorre spesso ? quello sulla convenienza a continuare in proprio il versamento dei contributi per la pensione. Una domanda cui spesso non ? facile rispondere. Certo, quando mancano brevi periodi per raggiungere il diritto alla pensione, i versamenti volontari sono sicuramente convenienti; ? certamente conveniente versare, quando la volontaria permette di raggiungere l'anzianit? prima del compimento dell'et? pensionabile. Pi? difficile invece capire se conviene continuare a versare, quando si ? gi? raggiunto il diritto alla pensione. In tal caso oltre alla valutazione della personale disponibilit? finanziaria occorre valutare, con l'aiuto di esperti del settore, il binomio costo-benefici.
I riscatti. Si tratta del recupero a proprie spese di alcune "scoperture" contributive che si possono verificare durante la vita assicurativa. I riscatti, contrariamente a quanto accade per i contributi figurativi, sono per l'interessato sempre a titolo oneroso.
Ecco alcune situazione per le quali ? previsto il ricorso al riscatto:
* contributi non versati. Pu? accadere che il lavoratore scopra che il datore di lavoro non ha versato in suo favore i contributi previdenziali utili per la pensione.  In genere ? l'Inps che a seguito di una denuncia che  provvede al recupero dei contributi non versati. Ma, se i contributi sono prescritti? In tal caso si ricorre alla cosiddetta costituzione di una rendita vitalizia ovvero di un versamento all'Inps, da parte del lavoratore o del datore di lavoro, per un importo pari alla quota di pensione che sarebbe spettata in pi? all'interessato se i contributi fossero stati versati regolarmente.
La somma da versare varia in relazione all'et? del lavoratore, alla retribuzione, al sesso, alla lunghezza del periodo da regolarizzare e alla lunghezza di quello gi? coperto da contribuzione.
E' importante dire che a corredo della domanda di rendita vitalizia l'interessato deve  produrre documenti di data certa, con i quali si possa provare l'esistenza del rapporto di lavoro (buste paga, libri paga e matricola, libretti di lavoro, lettere di assunzione, ecc..);
* lavoro all'estero. La legislazione italiana prevede la possibilit? di riscattare tutti i periodi di lavoro dipendente, svolto in  Paesi esteri non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Il riscatto pu? essere chiesto all'Inps dall'interessato a condizione che al momento della domanda risulti cittadino italiano. Pu? essere richiesto anche dai familiari superstiti.
Anche per questo tipo di riscatto ? necessario produrre documenti che provino l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro;
* periodo di studi universitari. E' possibile riscattare in qualsiasi momento, a proprie spese, il periodo del corso legale degli studi universitari. Il riscatto si riferisce alla durata legale del corso di laurea, con esclusione degli anni di "fuori corso" ma pu? essere chiesto anche per un singolo anno.
In passato il recupero finalizzato alla pensione degli anni di studi universitari  era legato al solo conseguimento della laurea. Oggi la legge consente di riscattare anche corsi di studio che portano al cosiddetto diploma universitario (che si consegue dopo solo due anni) al diploma di specializzazione (che si consegue dopo la laurea) e al dottorato di ricerca (non inferiore a due anni).
Ci sono poi altre ipotesi di assenza dal lavoro che consentono il riscatto contributivo. Alcune ad esempio sono: l'assenza facoltativa per gravidanza o puerperio e per malattia del bambino fino a 3 anni di et?, oppure l'assenza per assistere e curare familiari disabili.
Si possono anche riscattare anche periodi di formazione professionale e interruzione o sospensione del rapporto di lavoro successivi al 31 dicembre '96, per aspettative non retribuite, periodi di sciopero, interruzione del rapporto con diritto alla conservazione del posto, ecc...). (aise)