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STRANIERI NON ISCRITTI AL  SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Gli italiani emigrati che rientrano temporaneamente in Italia sono equiparati agli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, pertanto, soggetti alla disciplina sottoindicata.

“L’art.35 del T.U. ed il relativo art.43 del Regolamento di attuazione disciplinano l'erogazione delle prestazioni sanitarie sia agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, non  tenuti all'iscrizione obbligatoria n? iscritti volontariamente al SSN, sia agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno (stranieri con permesso di soggiorno scaduto. clandestini ecc.).

Stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale

Agli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale  vengono assicurate nelle strutture
sanitarie accreditate dello stesso Servizio: 
le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime, di ricovero o di day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione;
le prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe:

Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e dalle Provincie autonome ai sensi dell’art.8 – commi 5 e 7 – del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni. 
autonome ai sensi dell’articolo 8 - commi 5 e 7 . del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

L'attuale legge, contrariamente alla precedente normativa, non limita pi? alle prestazioni ospedaliere urgenti l'assistenza erogata daL SSN ai soggetti di cui trattasi, fermo restando il pagamento preventivo, da parte dell'interessato, della tariffa della prestazione richiesta, qualora non ricorrano gli estremi dell’urgenza non ricorrano gli estremi dell'urgenza. .

Per le prestazioni d'urgenza rimaste insolute l'Unit? Sanitaria Locale, l'Azienda ospedali era altra struttura accreditata devono rivolgersi per il relativo rimborso alla Prefettura, competente per territorio, secondo le procedure gi? in vigore. ai sensi della legge 17 Luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni. 

Rimangono salvi, ai sensi dell'art. 35 . comma 2 -del T.U, gli accordi internazionali che disciplinano in regime di reciprocit? l'erogazione dell'assistenza sanitaria. Per gli assicurati da Istituzioni estere, portatori di formulari previsti dai predetti accordi, l'erogazione di prestazioni sanitarie continua, pertanto, ad essere disciplinata dalle norme previste dagli stessi accordi.
La competenza in ordine alla gestione delle posizioni assicurative di questi stranieri ? della USL nel cui territorio avviene l’erogazione delle prestazioni, che viene individuata dagli stessi accordi quale “ istituzione competente”. Conseguentemente, nel caso di prestazioni erogate dall’Azienda ospedaliera, la USL sopraindicata deve provvedere a pagare alla stessa Azienda  le tariffe relative alle prestazioni erogate allo straniero ed a richiederne il rimborso secondo le procedure previste dagli stessi accordi.